La firma elettronica semplice (FES)
Per l'art. 3 n. 10 di eIDAS è firma elettronica ogni insieme di dati in forma elettronica, associati ad altri dati elettronici, che il firmatario usa per firmare. Non ha requisiti tecnici minimi: il suo valore probatorio è valutato dal giudice (CAD art. 20). Approfondisci nella guida alla firma elettronica semplice.
La firma elettronica avanzata (FEA)
L'art. 26 di eIDAS richiede che la firma avanzata:
- sia connessa unicamente al firmatario;
- sia idonea a identificarlo;
- sia creata con dati che il firmatario può utilizzare, con elevato livello di sicurezza, sotto il proprio esclusivo controllo;
- sia collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire di rilevare ogni modifica successiva.
Gli obblighi di chi offre la FEA in Italia
Il DPCM 22 febbraio 2013 aggiunge obblighi a carico di chi eroga la firma avanzata: identificare con certezza il firmatario, fargli sottoscrivere una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio, conservarne copia e i dati dell'identificazione, e informarlo sulle caratteristiche del sistema. Un esempio tipico è la firma grafometrica su tablet in banca.
Cosa cambia negli effetti
La differenza principale riguarda la forma scritta. Il documento con firma avanzata soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia della scrittura privata (art. 2702 c.c.), per espressa previsione dell'art. 20 del CAD. Con la firma semplice, invece, questa idoneità è rimessa alla valutazione del giudice.
Per gli atti dell'art. 1350 c.c. nn. 1-12, come i trasferimenti di immobili, non basta nemmeno la FEA: servono una firma qualificata o digitale (CAD art. 21 c. 2-bis).
Quale scegliere
Se il documento è a forma libera, come la maggior parte di contratti commerciali, ordini, preventivi e moduli, la firma semplice con OTP è la soluzione più pratica: chi firma non deve identificarsi in anticipo né aderire a un servizio. Se la legge richiede la forma scritta a pena di nullità, valuta la firma avanzata o qualificata. Esempi pratici nelle guide su contratti di lavoro e contratti di noleggio.
Informazioni di carattere generale, non una consulenza legale: per un caso specifico confrontati con il tuo legale o consulente.